DENOMINAZIONE -SEDE -COMPETENZA TERRITORIALE
Art. 1 - E' costituita l 'Associazione Pro-Loco denominata "PRO-LOCO di S. URBANO". Essa ha sede in S. Urbano in Via Roma n. 16.
Art. 2 - Detta associazione svolge la sua attività senza fini di lucro nel Comune di S. Urbano, senza alcun scopo di carattere politico o per fini politici.
FINALITA'
Art. 3 - Gli scopi che l'associazione si propone sono:
a) riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della località in giurisdizione;
b) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona promovendo le iniziative atte a tutelare, valorizzare e far conoscere i valori naturali, artistici e culturali del luogo e della zona;
c) promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni, culturali, sportive e ricreative, fiere, mostre, ecc.) che servono ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti;
d) favorire la valorizzazione turistica e culturale, nonché salvaguardare il patrimonio storico, artistico culturale, folcloristico ed ambientale della località;
e) favorire attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
f) sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
g) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera;
h) preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;
i) di assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, controllando soprattutto il rispetto delle tariffe proponendo eventualmente opportune modifiche;
l) istruire l'ufficio informazioni e di assistenza turistica, con svolgimento, nell'ambito dell'ufficio stesso, di eventuali servizi a carattere pubblico che servano a rendere più gradito il soggiorno nella località;
m) adempiere alle funzioni demandate dal Comune e dalla Regione Veneto.
ORGANI
Art. 4 - Sono organi dell'Associazione:
a) L'assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio di Amministrazione;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio del Revisori dei Conti;
e) Il Collegio dei Probiviri;
f) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 6 -Il Consiglio di amministrazione è composto da nove
membri e dura in carica quattro anni. Nel consiglio è presente di diritto una rappresentanza dell'Amministrazione Comunale con un numero di 3 (tre) Consiglieri. Dei nove membri sei sono eletti a scrutinio segreto dallI Assemblea e tre dal Consiglio Comunale di S. Urbano che li sceglierà due tra gli appartenenti alla maggioranza consiliare ed uno a quella della minoranza. La carica di consigliere è gratuita.
Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, quest'ultimo anche al di fuori del consiglio (in questo caso è senza diritto di voto).
Il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato entro 30 (trenta) giorni agli organi competenti.
Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga necessario. Spetta inoltre al Consig1io l'Amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.
Le riunioni del Consiglio sono rese note al pubblico mediante affissione all'esterno della Sede del giorno e dell'ora di convocazione. Delle riunioni dovrà essere redatto apposito
verbale firmato dal Segretario e dal Presidente.
IL PRESIDENTE
Art. 7 - Il Presidente è eletto a votazione segreta dal Consiglio di Amministrazione. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. La carica è gratuita. In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano in caso di assenza del Vice Presidente.
Il Presidente ha in unione con gli altri membri del consiglio la responsabilità dell'amministrazione dell' Associazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci; è assistito dal Segretario.
Il Presidente non può essere un segretario politico di partito.
Art. 8 - Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli Uffici. Il Segretario è responsabile insieme al Presidente e al CASSIERE-ECONOMO dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 9 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta ogni quattro anni dall' Assemblea dei Soci. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale. I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Anmministrazione. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
COLLEGIO DEI PROBlVIRI
Art. 10 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti a votazione segreta, ogni 4 (quattro) anni dall'Assemblea dei Soci. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e di dirimere eventuali controversie tra i soci. Sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
TUTELA
Art. 11- L'atto costitutivo, lo Statuto Sociale e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge.
Art. 12 - L' eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 21 u.c. cod. civ., ed in tal caso, dopo che sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le Somme restanti saranno devolute a favore di Enti o Associazioni. I beni acquistati con il concorso specifico della Regione sono devoluti al Comune di S. Urbano.
Art. 13 - L'Associazione, ove si renda strettamente necessario ed il suo bilancio lo permetta, può assumere personale a tempo pieno o part-time mediante deliberazione del Consiglio.
FINANZIAMENTO
Art. 14 - I proventi con i quali la Pro-loco provvede alla propria attività sono:
a) le quote sociali da versare entro il termine da fissare di volta in volta dal Consiglio;
b) i contributi di Enti (Regione, Provincia, Comune, Associazioni, Commercianti, Albergatori) o Privati;
c) le eventuali donazioni;
d) i proventi di iniziative permanenti ed occasionali.
SOCI
Art. 15 - Possono essere soci tutti i cittadini residenti nel
Comune ed anche i non residenti.
I soci si distinguono in Ordinari, Sostenitori, Benemeriti,
tutti hanno diritto al voto. Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annuale stabilite dal consiglio.
Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie. Sono soci benemeriti. coloro dichiarati dall'Assemblea per aver erogato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.
I soci hanno diritto: a) alle pubblicazioni dell'Associazione; b) a frequentare i locali dell'Associazione; c) ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione.
La qualità di socio si perde pec morosità o per indegnità.
VARIE
Art. 16 - Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.
Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Pro loco ha facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo Regionale secondo le norme della legge regionale.
Art. 18 - L'Associazione al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi con altre Pro loco della zona.
Art. 19 - L'Associazione aderisce all'organo associativo Regionale delle Pro Loco Venete con il diritto di partecipare all'attività ed alle nomine dello stesso.